Ordinanza — n. 17293/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT HAKKOU OUSSAMA nato il 05/01/1984 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ait Hakkou Oussama; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motp/o attraverso cui si censura sia la motivazione in ordine ai delitti contestati ai capi D) ed E), sia l'erroneo calcolo della pena, il ricorso risulta manifestamente infondato e reiterativo delle censure ampiamente confutate dai Giudici di merito che hanno ben scandito il rapporto esistente tra minacce, violenze ed atti dell'ufficio compiuti dai numerosi verbalizzanti; che con riferimento all'erroneo calcolo, si osserva come corretta risulta la risposta della Corte territoriale che ha palesato come la pena di un anno determinata nel primo passaggio (in cui si dà atto della minima pena base di sei mesi) all'esito dell'applicazione della contestata recidiva teneva conto dell'aumento successivo operato per la continuazione interna al capo D); che la determinazione della pena ad un anno di reclusione partendo dalla pena di sei mesi come pena base abbia tenuto conto della continuazione interna emerge dalla decisione di primo e secondo grado nella parte in cui si accenna alla presenza di numerosi pubblici ufficiali ed alla reiterazione della condotta nei loro confronti, parte della decisione non oggetto di censura; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17293/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT HAKKOU OUSSAMA nato il 05/01/1984 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ait Hakkou Oussama; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motp/o attraverso cui si censura sia la motivazione in ordine ai delitti contestati ai capi D) ed E), sia l'erroneo calcolo della pena, il ricorso risulta manifestamente infondato e reiterativo delle censure ampiamente confutate dai Giudici di merito che hanno ben scandito il rapporto esistente tra minacce, violenze ed atti dell'ufficio compiuti dai numerosi verbalizzanti; che con riferimento all'erroneo calcolo, si osserva come corretta risulta la risposta della Corte territoriale che ha palesato come la pena di un anno determinata nel primo passaggio (in cui si dà atto della minima pena base di sei mesi) all'esito dell'applicazione della contestata recidiva teneva conto dell'aumento successivo operato per la continuazione interna al capo D); che la determinazione della pena ad un anno di reclusione partendo dalla pena di sei mesi come pena base abbia tenuto conto della continuazione interna emerge dalla decisione di primo e secondo grado nella parte in cui si accenna alla presenza di numerosi pubblici ufficiali ed alla reiterazione della condotta nei loro confronti, parte della decisione non oggetto di censura; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT HAKKOU OUSSAMA nato il 05/01/1984 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ait Hakkou Oussama; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motp/o attraverso cui si censura sia la motivazione in ordine ai delitti contestati ai capi D) ed E), sia l'erroneo calcolo della pena, il ricorso risulta manifestamente infondato e reiterativo delle censure ampiamente confutate dai Giudici di merito che hanno ben scandito il rapporto esistente tra minacce, violenze ed atti dell'ufficio compiuti dai numerosi verbalizzanti; che con riferimento all'erroneo calcolo, si osserva come corretta risulta la risposta della Corte territoriale che ha palesato come la pena di un anno determinata nel primo passaggio (in cui si dà atto della minima pena base di sei mesi) all'esito dell'applicazione della contestata recidiva teneva conto dell'aumento successivo operato per la continuazione interna al capo D); che la determinazione della pena ad un anno di reclusione partendo dalla pena di sei mesi come pena base abbia tenuto conto della continuazione interna emerge dalla decisione di primo e secondo grado nella parte in cui si accenna alla presenza di numerosi pubblici ufficiali ed alla reiterazione della condotta nei loro confronti, parte della decisione non oggetto di censura; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il Pr idente Antonio Costr344t4f4 A