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Ordinanza — n. 17292/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to insufficient grounds contesting general mitigating circumstances denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17292/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant general mitigating circumstances, arguing the decision lacked sufficient reasoning. The court rejected this claim, noting that the appellate judge adequately cited the numerous prior offenses and high intent as decisive factors in the denial.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested decision is based on a manifestly unfounded ground, as the lower court's reference to specific prior offenses and high intent constitutes a congruent motivation for denying general mitigating circumstances.

Parole chiave

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appeal inadmissibility general mitigating circumstances manifestly unfounded ground prior offenses relevance high intent assessment procedural costs award Cassa delle ammende circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pizzuto Cristian nato a Roma il 13/04/1983 avverso la sentenza del 24/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, evidenziandosi in motivazione i numerosi e gravi precedenti, anche specifici, e l'elevata intensità del dolo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Con glie e estensore Il Pr