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Ordinanza — n. 17291/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17291/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17291/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Zuccaro Natale nato a Catania il 17/03/1979 avverso la sentenza del 19/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contestano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. proc. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giu ridici dal giudice di merito;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17291/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385, quarto comma, cod. proc. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giu ridici dal giudice di merito;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali uscita illegale dal paese evasione all'obbligo di contribuzione revoca della nazionalità attenuazione della pena allontanamento malgrado rischio di persecuzione
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Zuccaro Natale nato a Catania il 17/03/1979 avverso la sentenza del 19/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contestano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. proc. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giu ridici dal giudice di merito;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consigli r tensore Il Presi1 1nt Maria Sa igna Anna itrjscuolo DEPOSITATA IN CAN LLEPIA -3