Cassation appeal dismissed de plano for challenging generic mitigating circumstances in a plea bargain case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it challenged generic mitigating circumstances not permitted under the 2017 procedural code reforms. The appellant, Mannai Saber, sought to contest the sentence imposed under a plea agreement with the public prosecutor, arguing it violated procedural rights. The court ruled that such a plea implies a substantive waiver of guilt and excludes complaints about the sentence's magnitude unless it is legally void, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 596 cod. proc. pen.: A plea bargain constitutes a substantive waiver of guilt and excludes any appeal regarding the sentence's severity, barring only claims of legal invalidity.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mannai Saber nato il 1/02/1985 in Tunisia avverso la sentenza del 27/07/2021 emessa dal Tribunale di La Spezia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
Deve osservarsi che la richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possa dolersi dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il Pubblico ministero. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consigl re relatore Il Presidenté) Maria S na Anna Crisuolo DEPOSITATA IN CANC EIRLA