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Ordinanza — n. 17287/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain judgment dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17287/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without a full trial. The appellant argued that the trial court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 and misapplied Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as generic and outside the scope of permissible cassation grounds, noting the judgment's brief reasoning on liability sufficed to dismiss the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 443, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are inadmissible if they rely on generic complaints regarding the evaluation of conditions for acquittal or misapplication of sentencing provisions, as such grounds fall outside the scope of permissible cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain judgment generic grounds cassation review Article 129 Article 131-bis procedural exclusion motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 443, comma 2-bis, cod. proc. pen.
poiché, ai sensi dell'art. 443, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
introdotto con la legge 23 giugno 2017, n, 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 131-bis, cod. pen.
Il ricorso deduce, ulteriormente il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
introdotto con la legge 23 giugno 2017, n, 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorso deduce, ulteriormente il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014):
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Testo completo

eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sparacino Salvatore nato a Palermo il 17/01/1999 avverso la sentenza del 1/07/2021 emessa dal Tribunale di Marsala visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 443, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n, 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014):

All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, é contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. Il ricorso deduce, ulteriormente il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Trattasi, anche in questo caso, di un motivo che esula dall'ambito di quelli consentiti dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consig 'er relatore Il Presi ente Maria S Vigna Anna 4riscuoio DEPOSITATA IN CANCF!...t.5-MA - 3 I 202