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Ordinanza — n. 17286/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17286/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17286/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Trivisano Gabriele nato a Grottaglie il 15/10/1990 avverso la sentenza del 13/04/2021 emessa dal Tribunale di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art, 129 cod, proc, uen, (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 17286/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. Il ricorso deduce, ulteriormente il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Trattasi, anche in questo caso, di un motivo che esule dall'ambito di quelli consentiti dalla legge.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio punibilità ritiro della domanda di revisione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il ricorso deduce, ulteriormente il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Trivisano Gabriele nato a Grottaglie il 15/10/1990 avverso la sentenza del 13/04/2021 emessa dal Tribunale di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art, 129 cod, proc, uen, (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. Il ricorso deduce, ulteriormente il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Trattasi, anche in questo caso, di un motivo che esule dall'ambito di quelli consentiti dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Cons lire relatore Il Preside (te Maria Vigna Anna CriS'cuolo DEPOSITATA IN CA, cr_t