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Ordinanza — n. 17282/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17282/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17282/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Lopiano Giuseppe nato a Bari il 19/06/1976 avverso la sentenza del 29/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla sussistenza del dolo del reato di evasione non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 3 e 4).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17282/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4).

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute espatrio illegale insufficiente sospensione dell'ordine espulsione aiuto all'evasione di detenuti deroga in caso di stato di emergenza persecuzione determinante per la fuga
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Lopiano Giuseppe nato a Bari il 19/06/1976 avverso la sentenza del 29/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla sussistenza del dolo del reato di evasione non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 3 e 4).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria, è, anch'esso, non consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sul punto. Osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie ove si sottolineano i numerosi precedenti penali dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consi estensore il Presidente Maria a ha Vigna Anna Cr/iscuolo D EPOSITATA CANCrt_ _ IA -