Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit and statutory basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the exclusion of criminal liability under Article 131-bis cannot be raised in a final appeal. The appellant argued the lower court failed to recognize this cause, but the court found the complaint to be a mere factual grievance reiterating previous arguments without new legal grounds. Consequently, the appeal was dismissed because the contested issue was already adequately addressed in the appellate judgment, and the appeal was also rejected for being manifestly unfounded regarding recidivism and statute of limitations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal challenging the non-recognition of the exclusion of criminal liability under Article 131-bis is inadmissible if it constitutes mere factual complaints reiterating arguments already presented in the appellate instance, as the Court of Cassation reviews only points of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Campanile Luigi nato a Foggia il 4/11/1976 avverso la sentenza del 7/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis non e consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
Osservato che il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati dal momento che la recidiva è stata esclusa e le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute. Rilevato che anche il quarto motivo è manifestamente infondato, posto che il reato è stato commesso il 8/08/2017 e si prescriverà il 8/02/2025. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ennaio 2022 fl Il Cons e estensore Il P