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Ordinanza — n. 17280/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17280/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17280/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bevilacqua Luigi nato a Maddaloni iI23/03/1972 avverso la sentenza del 22/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati con un unico atto dal difensore; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia la vieluzione di legge, non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di resistenza a p.u.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17280/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bevilacqua Luigi nato a Maddaloni iI23/03/1972 avverso la sentenza del 22/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati con un unico atto dal difensore; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia la vieluzione di legge, non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di resistenza a p.u.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio ricusazione del pubblico ministero esame di cassazione censura costituzionale condono delle spese procedurali impugnazione della cancellazione
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bevilacqua Luigi nato a Maddaloni iI23/03/1972 avverso la sentenza del 22/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati con un unico atto dal difensore; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia la vieluzione di legge, non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di resistenza a p.u.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Cons li e estensore Il Presideiite Maria bina Vigna Anna Ctuolo LJLiOèTATA -t