Italian Court dismisses appeal regarding PDF scanned conclusions lacking digital signature as procedurally inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fusai Claudio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Public Prosecutor's written conclusions, submitted as a scanned PDF without a digital signature, violated legal requirements. The court ruled that Article 24 of D.L. 137/2020 permits such submissions only for private parties, not prosecutors, who lack the necessary digital signature tool, rendering the procedural defect non-existent. Furthermore, the second ground of appeal was deemed repetitive of arguments already rejected at the appellate level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; The appeal is inadmissible when the alleged violation concerns a procedural requirement that does not apply to the specific party, as the statute restricts digital signature mandates to private parties only.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Fusai Claudio nato a Rignano sull'Arno il 22/09/1954 avverso la sentenza del 26/02/2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione al fatto che il PG aveva depositato le proprie conclusioni scritte con PDF scaturente da mera scansione delle conclusioni firmate manualmente e priva di firma digitale è manifestamente infondato in quanto l'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, consente le modalità di deposito degli atti a mezzo PEC con apposizione della firma digitale alle sole parti private, cui testualmente si riferisce la norma in esame, non disponendo le Procure dello strumento per l'apposizione della firma digitale.
Ritenuto che il secondo motivo relativo al vizio di motivazione circa le risultanze istruttorie è reiterativo di censure già proposte in appello, rispetto alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Con Il Presidenti Maria Anna Crkscuolo DEPOSITATA IN CANC