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Ordinanza — n. 17276/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as conditional sentence suspension issue belongs to trial court's exclusive discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17276/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant a conditional suspension of sentence, arguing procedural errors. The Court ruled that this specific issue falls within the exclusive appreciation of the trial judge and is not subject to review on points of law when sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Issues regarding the conditional suspension of sentence belong to the exclusive appreciation of the trial judge and are inadmissible on appeal if the lower court's decision is sufficiently motivated.

Parole chiave

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conditional sentence suspension appeal inadmissibility exclusive trial court discretion points of law review Italian criminal procedure remissione della pena riscossione di pene pecuniarie motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bartolini Paolo nato a Firenze il 11/05/1962 avverso la sentenza del 29/09/2015 emessa dalla Corte d'appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena investe un profilo della regiudicanda riservato all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito che si sottrae a scrutinio di legittimità quando si riveli espresso con motivazione sufficiente e logica, come nel caso in esame (pag. 4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Con ti,ere estensore Il Presi ente Maria igna Anna Ckjscuolo I DEPOSITA-FA IN CANCF11571A -3