Italian Court dismisses appeal regarding denial of general mitigating circumstances and expulsion order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to grant general mitigating circumstances and did not sufficiently justify the expulsion order under Article 86 of D.P.R. 309/90. The court ruled that the lower court adequately addressed these points by citing the gravity of the conduct and prior criminal record, which satisfies the requirement for a reasoned decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 86 d.P.R. 309/90: An appeal challenging the denial of general mitigating circumstances or an expulsion order is inadmissible if the court of first instance has provided a sufficient reference to the decisive elements, such as the gravity of the conduct and prior criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da El Habbat Said nato in Marocco il 1/05/1994 avverso la sentenza del 23/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sul punto.
In particolare, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (gravità della condotta e precedenti penali). Del pari, non è consentito dalla legge neppure il motivo sulla disposta espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90, avendo la Corte di appello puntualmente motivato le ragioni della decisione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria n. \4igna Anna CriSct)olo DEPOSITATA INCA ELLERIA