Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit and prior benefit of conditional sentence suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the renewal of trial proceedings and the conditional suspension of sentence. The appellant contended that the lower court failed to provide specific reasons for denying witness testimony and granting the suspension, while the court noted the witness was deemed superfluous and the appellant had already benefited from the suspension. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 1 cod. proc. peri.; Art. 507 cod. proc. peri.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, including when a lower court's decision to reject a request for witness testimony is implicit in the main judgment's argumentation, or when an appellant has already benefited from a conditional sentence suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Somigli Enrico nato a Firenze il 17/02/1959 avverso la sentenza del 11/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione della teste Cella!, in relazione alla quale nessuna motivazione era stata fornita dalla Corte distrettuale, manifestamente infondato.
Il Giudice di primo grado, infatti, aveva già puntualmente rigettato l'istanza ex art. 507 cod. proc. peri., ritenendo superflua la testimonianza della predetta. Inoltre, occorre osservare che, in tema di rinnovazione, in appello ex art. 603, comma 1, cod. proc. peri., mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta, come nel caso di specie, anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass.
Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, Rv. 236064). Considerato che il secondo motivo che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è anch'esso, manifestamente infondato, risultando dagli atti che l'imputato ne. ha già beneficiato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consi I. r estensore Il Pre ente Maria . aVina Anna Asc