Italian Supreme Court dismisses appeal claiming prosecutor's arguments constitute a waiver of appeal rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the Prosecutor General's request for acquittal constituted a waiver of the right to appeal. The court held that under Article 589 of the Code of Criminal Procedure, a waiver must be formally expressed and cannot be inferred merely from arguments presented during the discussion phase. Consequently, the lower court's decision was upheld as the prosecutor had not validly renounced the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589 cod. proc. pen.; A waiver of appeal by the Public Prosecutor must be formally expressed and cannot be inferred from arguments presented during the discussion phase, as such requests do not constitute a renunciation of the right to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Tarabella Giuseppe nato a Camaiore il 31/05/1958 avverso la sentenza del 26/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge processuale in relazione al mancato riconoscimento della rinuncia all'appello da parte del Sostituto Procuratore generale che in sede di conclusioni aveva richiesto l'assoluzione dell'imputato, è manifestamente infondato.
La rinunzia al gravame da parte del Pubblico ministero deve compiersi nei modi stabiliti dall'art. 589 cod. proc. peri., con la conseguenza che il giudice non può desumere la rinuncia stessa dalle conclusioni adottate dal Pubblico ministero in sede di discussione. Ne deriva che quando il predetto non rinunzi al gravame, ma si limiti a chiedere, in contrasto con i motivi di appello, la assoluzione dell' imputato, tale richiesta non può costituire rinunzia alla impugnazione ed il giudice non è ad essa vincolato. Osservato che il secondo motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione del dibattimento non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
Considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, nonché in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 485, quarto comma, cod. proc. pen. sono, anch'essi, non consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sui punti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consi I"Tre es