Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints lacking new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated the law regarding the existence of intent in the escape charge and the application of mitigating circumstances. The court rejected these claims because they consisted solely of reiterated factual grievances without presenting new legal arguments or evidence suitable for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist merely of complaints on facts or requests for a different application of the law already fully reasoned by the appellate court.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Celozzi Roberto nato a Torino il 13/02/1974 avverso la sentenza del 14/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla sussistenza del dolo del reato di evasione non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 4, 5 e 6).
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio (mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancata disapplicazione della recidiva), è, anch'esso, non consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte dì appello ampiamente motivato sul punto: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2022 Il Con ere estensore Il