Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in legality review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize the cause of exclusion of punishability under Article 131-bis, arguing it was a factual error. The court ruled that such arguments constitute mere complaints on facts rather than legal errors, which are not admissible in a legality proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: Mere complaints on facts reiterating those raised in the appellate instance, without new legal grounds, are inadmissible in a legality proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Prengzi Ardit nato in Albania il 27/03/1987 avverso la sentenza del 11/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Ancona Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 3).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consig ei e stensore Il Pres nte Maria S if a Vigna Anna(Criscuolo zb DEPOS -F.,<..TA QJ CAN(' ri,í PIA 3