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Ordinanza — n. 17268/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17268/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize the cause of exclusion of punishability under Article 131-bis, arguing it was a factual error. The court ruled that such arguments constitute mere complaints on facts rather than legal errors, which are not admissible in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: Mere complaints on facts reiterating those raised in the appellate instance, without new legal grounds, are inadmissible in a legality proceeding.

Parole chiave

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legality proceeding admissibility exclusion of punishability factual complaints inadmissible Article 131-bis criminal code appellate review limitations annullamento del lodo arbitrale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Prengzi Ardit nato in Albania il 27/03/1987 avverso la sentenza del 11/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Ancona Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 3).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consig ei e stensore Il Pres nte Maria S if a Vigna Anna(Criscuolo zb DEPOS -F.,<..TA QJ CAN(' ri,í PIA 3