Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to lack of substantive review and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Ribello Giandomenico and Ribello Franco inadmissible. The appellants challenged a lower court's finding of criminal liability and the denial of mitigating circumstances, arguing for a substantive review. The court rejected these claims because the first ground lacked necessary critical analysis of the appeal's arguments, the second ground was improperly raised in a legitimacy proceeding, and the third ground regarding prescription was unfounded due to pandemic-related suspensions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be substantively reviewed; grounds lacking critical analysis or improperly raised in legitimacy proceedings are inadmissible, and prescription bars must be considered with pandemic suspensions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Ribello Giandomenico nato a Como il 5/12/1964 Ribello Franco nato a Mede il 3/02/1955 avverso la sentenza del 25/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati con un unico atto dal difensore; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che la prima censura sulla sussistenza della penale responsabilità non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 372 cod. pen. Rilevato che anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e adeguata del Collegio di appello. Considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato, in considerazione del fatto che la prescrizione non era ancora maturata al momento della pronuncia della Corte d'appello, non avendo il ricorrente tenuto conto delle sospensioni causa COVID e delle astensioni delle difensore;
Osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consi e estensore Il Presi0Qite i Maria S na Vigna Anna Ct.riScuolo DEPOSITATA IN CANCEU_MA -3 AG 2