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Ordinanza — n. 17265/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17265/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence regarding intent and causality, but these claims were deemed repetitive of arguments already rejected in the appellate judgment. Since the appellate court had sufficiently motivated its decisions on sentencing and recidivism, the cassation court found no new grounds to warrant a review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must present new grounds or arguments not previously examined; repetitive cures regarding evidence evaluation or sentencing justification render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds cassation procedure evidence evaluation recidivism application risarcimento del danno alla persona risarcimento del danno lesione al ginocchio

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Schembri Gaetano nato a Palma di Montechiaro il 24/09/1959 avverso la sentenza del 4/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria pervenuta a mezzo PEC; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso (che contestano, il primo, il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e la violazione di legge circa la sussistenza del dolo di resistenza a p.u., e, il secondo, il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e la violazione di legge circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e le lesioni cagionate) sono reiterativi di censure già proposte in appello, rispetto alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio e l'applicazione della recidiva è, anch'esso, non consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sulla pena applicata e sul fatto che la recidiva, in realtà non è mai stata applicata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consig iere estensore Il Presiderp:e Maria roi ma Vigna Anna Cti,kuplo I DEPOSITATA IN CANCF, ' rPiA —3 blél