Ordinanza — n. 17263/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Moro Maurizio nato a Torricella Sicura il 3/11/1963 avverso la sentenza del 28/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che i quattro motivi di ricorso (che deducono il vizio di motivazione in relazione al fatto che le offese siano state proferite in luogo pubblico, che le stesse avessero carattere oltraggioso, che l'imputato avesse reagito in stato d'ira e che non sia stata riconosciuta la causa di esclusione della punibilita di cui all'art 131-bis cod. pen.), oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura gia adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (si veda pag. 3 e 4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 17263/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen.), oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura gia adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (si veda pag. 3 e 4);
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Moro Maurizio nato a Torricella Sicura il 3/11/1963 avverso la sentenza del 28/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che i quattro motivi di ricorso (che deducono il vizio di motivazione in relazione al fatto che le offese siano state proferite in luogo pubblico, che le stesse avessero carattere oltraggioso, che l'imputato avesse reagito in stato d'ira e che non sia stata riconosciuta la causa di esclusione della punibilita di cui all'art 131-bis cod. pen.), oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura gia adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (si veda pag. 3 e 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consigli estensore Il Presidente Maria S Vigna Anna n iscuoio / EPOSITATA tt.4 cA