Ordinanza — n. 17262/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Medved Andrea nato a Atri il 31/12/1987 avverso la sentenza del 19/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità per i reati di cui all'art. 337 e all'art. 341-bis cod. pen., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto (assenza di violenza, velocità dell'autovettura), è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di mer ito (i;i vedano pagg. 3 e 4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 17262/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e all'art. 341-bis cod. pen., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto (assenza di violenza, velocità dell'autovettura), è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di mer ito (i;i vedano pagg. 3 e 4);
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Medved Andrea nato a Atri il 31/12/1987 avverso la sentenza del 19/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità per i reati di cui all'art. 337 e all'art. 341-bis cod. pen., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto (assenza di violenza, velocità dell'autovettura), è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di mer ito (i;i vedano pagg. 3 e 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consiglie ensore Il Presid nte Maria Sa Vigna Anna Cri / DEPOSI TATA IN CA‘\ (CCM, FR