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Ordinanza — n. 17261/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17261/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17261/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Hristu Marian nato il 16/10/1989 in Romania Spinelli Deborah nata il 15/04/1997 a Pescara avverso la sentenza del 12/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il motivo comune di ricorso degli imputati, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 374- bis cod. pen., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Regesto Legislator

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art. 374- bis cod. pen; Ordinanza — n. 17261/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 374- bis cod. pen., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali condono delle spese procedurali ritiro della querela penale ricorso di annullamento sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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art. 374- bis cod. pen
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Hristu Marian nato il 16/10/1989 in Romania Spinelli Deborah nata il 15/04/1997 a Pescara avverso la sentenza del 12/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il motivo comune di ricorso degli imputati, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 374- bis cod. pen., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consigli estensore Il Presidente Maria Sab Anna CriscOolo DEPOSITATA IN CAN ELLERIA AG 2022 IL CA.Ne