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Ordinanza — n. 17259/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17259/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17259/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cafagna Savino nato a Barletta il 15/03/1974 avverso la sentenza del 18/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, stante la assenza di motivazione sulla circostanza aggravante della recidiva, è manifestamente infondato, essendo stata la motivazione integrata in maniera congrua dalla sentenza di secondo grado.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17259/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deve osservarsi sul punto che "la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod, proc, pen,, per quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante" (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Annorico, Rv. 271735 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità di decisioni incidentali
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cafagna Savino nato a Barletta il 15/03/1974 avverso la sentenza del 18/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, stante la assenza di motivazione sulla circostanza aggravante della recidiva, è manifestamente infondato, essendo stata la motivazione integrata in maniera congrua dalla sentenza di secondo grado.

Deve osservarsi sul punto che "la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod, proc, pen,, per quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante" (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Annorico, Rv. 271735 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Presidevte Anna C lisicuolo DEPOSIT