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Ordinanza — n. 17258/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of alternative fact reconstruction in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17258/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Muscas Mattia Gabriel inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision suffered from a defect in reasoning regarding the evaluation of evidence, but the court found this to be mere dissatisfaction with the facts rather than a valid legal objection. Consequently, the court rejected the request for an alternative reconstruction of facts, which is not permitted in proceedings focused on legal legitimacy.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely expresses dissatisfaction with factual findings or proposes a reconstruction of facts not permitted in proceedings limited to the review of legal application.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissibility of Appeal Defect in Reasoning Alternative Fact Reconstruction Legal Legitimacy Proceedings Procedural Costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Muscas Mattia Gabriel nato a Cagliari il 13/02/1995 avverso la sentenza del 12/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, propone una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consigl estensore Il Presidre Maria S Vigna Anna Crkstil o DEPOSITATA IN CANCELLE PIACANCE1 1rAEO.E