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Ordinanza — n. 17256/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17256/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17256/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Romano Nicola nato a Lioni il 28/11/1966 avverso la sentenza del 2/12/2020 emessa dalla Corte d'appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che i due motivi di ricorso che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato di calunnia, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sì vedano pagg. 4, 5 e 6);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17256/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4, 5 e 6);

Parole chiave

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ricorso per cassazione risarcimento per atto illecito reati contro l'integrità sessuale nullità del matrimonio domanda d'asilo di rom procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Romano Nicola nato a Lioni il 28/11/1966 avverso la sentenza del 2/12/2020 emessa dalla Corte d'appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che i due motivi di ricorso che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato di calunnia, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sì vedano pagg. 4, 5 e 6);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consiglier estensore Il Presidente Maria in Vigna Anna. riscuoto I DEPOSITATA IN CANCELIERTA , -