Ordinanza — n. 17255/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Miscioscia Angelo nato a Corato il 2/07/1989 avverso la sentenza del 21/01/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione sulle ragioni delle accuse della parte civile, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, propone una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17255/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Miscioscia Angelo nato a Corato il 2/07/1989 avverso la sentenza del 21/01/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione sulle ragioni delle accuse della parte civile, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, propone una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità;
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Miscioscia Angelo nato a Corato il 2/07/1989 avverso la sentenza del 21/01/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione sulle ragioni delle accuse della parte civile, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, propone una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consiglier tensore Il PreMente Maria Sabi na Anna cy@cuolo SI D epOSITATA CANCFLLERIA - 3 'A,