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Ordinanza — n. 17254/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as mere complaints lacking specificity regarding criminal elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17254/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Mirco Toffoletti inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's finding that the elements of the crime under Article 336 of the Penal Code were absent. The court rejected this argument as it consisted solely of factual complaints without specific legal grounds, merely repeating issues already properly addressed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. peri.; An appeal lacking specificity and reduced to mere factual complaints is inadmissible when the merits have already been adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints lack of specificity Article 336 Penal Code Court of Cassazione reati violenti sanzione disciplinare reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. peri.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Toffoletti Mirco nato a Udine il 17/12/1947 avverso la sentenza del 14/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 336 cod. peri., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 3 e 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consiglier es nsore Il Pre i ente Maria Sabinz na Anna Ci- CU010 DEPOSITATA I IN CANCELLERIA - 3/ tAA