Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17253/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of appeal on injury and procedural defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17253/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's application of an aggravating circumstance for a specific charge, which the court noted was already dismissed due to lack of complaint. Furthermore, the claim regarding the existence of injuries was rejected because it was not properly appealed to the appellate court. Consequently, the entire appeal was rejected for failing to meet statutory admissibility requirements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, comma 1, n. 7, c.p.p.; Art. 337 c.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it challenges a ground of conviction that was not appealed to the appellate court or if it relies on a procedural defect that does not justify a cassation remedy.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of appeal procedural defect aggravating circumstance court costs fine impedimento di un atto dell'autorità violenza o minaccia contro le autorità permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma 1, n. 7, c.p.p.
Art. 337 c.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da El Hou Sofiane nato il 5/11/1998 in Marocco avverso la sentenza del 14/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge processuale (per inosservanza del principio di correlazione tra l'atto contestato e quello ritenuto in sentenza) con riferimento all'applicazione dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. proc. pen. in relazione al capo 4) di imputazione, è smentito dagli atti processuali, dai quali si evince che per tale capo di imputazione è intervenuta pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela, Osservato che il secondo motivo di ricorso (circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen.) è riproduttivo delle censure formulate in appello, rispetto alle quali la sentenza ha fornito congrua motivazione con la quale la difesa non si confronta.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso (relativo alla sussistenza delle lesioni) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non devoluto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consiglier ensore Pr esicleite Maria Sabina igna Anna Qiscuolo DEPOSITATA IN CA CELLENA - 3 2