Cassation appeal dismissed de plano because plea bargain plea excludes challenges to sentence length under new procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the plea bargain plea excluded challenges to the sentence's length. The appellant, who entered a plea agreement with the Public Prosecutor, attempted to contest the sentencing calculation under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such a plea constitutes a substantive waiver of issues regarding guilt and specifically bars complaints about the penalty's magnitude once agreed upon.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 103/2017: A plea bargain plea by the accused constitutes a substantive waiver of issues regarding guilt and specifically excludes complaints about the magnitude of the applied penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Camalieh Mohammed nato il 10/03/1962 avverso la sentenza del 6/04/2021 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura relativa alla dosimetria della pena esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
Deve osservarsi che la richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possa dolersi dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il Pubblico ministero. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Cons li e relatore Il Presidette Maria Vigna Anna Crticuolo -ì DEPOSITATA IN CANCELLERIA