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Ordinanza — n. 17251/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-notification of hearing reschedule when defendant was absent and represented by counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17251/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the defendant was properly notified of the hearing date and represented by counsel during his absence. The defense argued that the defendant was not informed of the rescheduled hearing date, but the court found the reschedule occurred during the session and the absent defendant was legally represented by his lawyer. Consequently, the court ruled that the notification obligation fell on the lawyer, not the court, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 420-bis, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 97, comma 4 cod. proc. pen.: When an accused is absent and represented by a defense attorney, the attorney assumes the duty to be informed of procedural changes, rendering a court notification to the accused unnecessary and any claim of non-notification manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal procedure absence of accused defense attorney representation notification of hearing inadmissible appeal court costs rescheduling of trial rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 420-bis, comma 3 cod. proc. pen.
All'esito dell'udienza (e non fuori udienza come sostenuto dalla difesa), il processo era rinviato al 15/06/2020 e, correttamente, il Tribunale non ha disposto darsi avviso al ricorrente poiché, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3 cod. proc. pen., l'imputato assente è rappresentato dal difensore.
Art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Il predetto risultava assistito da un difensore di fiducia, sostituito ex art. 97, comma 4, cod.
art. 420-bis, comma 3 cod. proc. pen
All'esito dell'udienza (e non fuori udienza come sostenuto dalla difesa), il processo era rinviato al 15/06/2020 e, correttamente, il Tribunale non ha disposto darsi avviso al ricorrente poiché, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3 cod. proc. pen., l'imputato assente è rappresentato dal difensore.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Coscione Salvatore nato a Napoli il 2/10/1972 avverso la sentenza del 15/06/2020 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa notifica all'imputato della data di rinvio del dibattimento, è manifestamente infondato, poiché per l'udienza del 27/02/2020 Coscione era stato regolarmente citato e, conseguentemente, era stata dichiarata la sua assenza.

Il predetto risultava assistito da un difensore di fiducia, sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da un difensore immediatamente reperibile. All'esito dell'udienza (e non fuori udienza come sostenuto dalla difesa), il processo era rinviato al 15/06/2020 e, correttamente, il Tribunale non ha disposto darsi avviso al ricorrente poiché, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3 cod. proc. pen., l'imputato assente è rappresentato dal difensore. Spettava, del resto, al difensore di fiducia attivarsi per avere informazioni circa la data del rinvio del processo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Con Uere estensore Il Presidente Mari a Vigna Anna Crisquolo DEPOSI TATA IN CANCELLERIA - 3 M