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Ordinanza — n. 17248/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as exclusion of punishability claim raised for the first time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17248/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the claim for exclusion of punishability was raised for the first time at this level. The appellant argued that the lower court failed to recognize the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but this issue was not included in the appeal grounds or previously raised. The court ruled that such arguments must have been presented during the appellate proceedings or earlier stages to be considered.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The claim for exclusion of punishability cannot be raised for the first time in cassation proceedings if it was not included in the appeal grounds or previously raised in the proceedings.

Parole chiave

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exclusion of punishability first time raising cassation inadmissibility appeal grounds Article 131-bis Penal Code modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie multa disciplinare all'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sirica Daniele nato a Sarno il 30/09/1990 avverso la sentenza del 1/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può essere devoluto per la prima volta in questa Sede, non essendo stato oggetto dei motivi di appello, nè di motivi nuovi (mai proposti), nè essendo stato dedotto con le conclusioni scritte.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consil e;t- tensore Il Presildente Maria S.; ig Vigna Annarilc