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Ordinanza — n. 17247/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming exclusion of punishability is not admissible in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17247/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the exclusion of punishability under Article 131-bis, but the Court found this constituted mere factual complaints rather than legal arguments. Since these grievances were repetitive of those raised in the appellate court and lacked new legal reasoning, the Court ruled the appeal could not be examined on merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals to the Supreme Court must present new legal arguments; mere repetition of factual grievances or complaints already addressed in lower courts renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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exclusion of punishability cassation admissibility factual grievances Article 131-bis procedural costs repetitive arguments Italian criminal procedure revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Falleroni Luca nato a Milano il 12/06/1970 avverso la sentenza del 8/09/2020 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 4 e 5).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consigliere est sore Il Presidente Maria Sabin a Anna C iscuolo