Cassation appeal against a complaint of victim regarding indictment dismissal is inadmissible as non-appealable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was filed against an order concerning a victim's complaint regarding the dismissal of charges. The appellant argued for access to the Court of Cassation, but the Court affirmed that such orders are not subject to cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 24 Cost.; The appeal against an order issued pursuant to Article 410-bis, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure regarding a victim's complaint for dismissal is inadmissible, as the right of defense does not extend to this specific non-appealable stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Guarino Salvatore nato a Sant'Antimo il 31/10/1968 avverso la sentenza del 22/06/2021 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile. E' stato condivisibilmente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen, sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (Sez. 5, Ordinanza n. 40127 del 09/07/2018, P.v. 273875): nell'affermare il principio è stato - del pari condivisibilmente - spiegato che, "per aggirare i limiti costituzionali del diritto di accedere alla giurisdizione di legittimità", non "è possibile invocare quello di difesa, atteso che il secondo comma dell'art. 24 Cost. si limita a garantirne l'esercizio in ogni stato e grado del procedimento, senza però imporre a tal fine una determinata articolazione dei gradi in cui lo stesso procedimento debba svolgersi, che, altrimenti, la stessa successiva disposizione di cui al citato settimo comma dell'art. 111 cesserebbe di avere significato e si finirebbe per prefigurare come costituzionalmente necessari la proponibilita di impugnazioni tendenzialmente all'infinito.
Né, ancora, è ipotizzabile un contrasto tra l'art. 410-bis. Comma 3 cod. proc. pen. e le disposizioni della CEDU, atteso che queste (ed in particolare l'art. 2 del VII Protocollo addizionale) espressamente prevedono la garanzia del doppio grado di giurisdizione solo in caso di "condanna", garanzia che peraltro nel caso di specie è comunque rispettata proprio attraverso la procedura di reclamo". Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 relatore Il Presid t Vigna Anna Cr cuoio DEPOSITATA INCANC94r