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Ordinanza — n. 17244/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Criminal Court dismisses appeal due to failure to sign by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17244/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gerardo Malfeo inadmissible because it was not signed by a registered defense attorney. Although Malfeo personally signed the document, Article 613 of the Code of Criminal Procedure mandates that appeals must be signed by a lawyer enrolled in the special register. Consequently, the court ordered Malfeo to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Appeals filed without signature by a registered defense attorney are inadmissible as they violate mandatory procedural requirements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney registration Art. 613 Code of Criminal Procedure procedural formalities personal signature invalidity abbandono del procedimento per truffa allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
L. 23/6/2017 n. 103
pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art 613 cod. proc. pen
L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERARDO MALFEO nato a GIFFONI VALLE PIANA il 03/06/1980 avverso la sentenza del 29/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO(dato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Gerardo Malfeo è dichiarato responsabile dei reati di furto e ricettazione, comma secondo cod. pen.. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile. L'atto, nel quale sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, è sottoscritto personalmente dall'imputato ed è stato presentato il 13 settembre 2021. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consig Estensore Marco co Il Presidente Giovan