Italian Criminal Court dismisses appeal due to failure to sign by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gerardo Malfeo inadmissible because it was not signed by a registered defense attorney. Although Malfeo personally signed the document, Article 613 of the Code of Criminal Procedure mandates that appeals must be signed by a lawyer enrolled in the special register. Consequently, the court ordered Malfeo to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Appeals filed without signature by a registered defense attorney are inadmissible as they violate mandatory procedural requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERARDO MALFEO nato a GIFFONI VALLE PIANA il 03/06/1980 avverso la sentenza del 29/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO(dato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Gerardo Malfeo è dichiarato responsabile dei reati di furto e ricettazione, comma secondo cod. pen.. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile. L'atto, nel quale sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, è sottoscritto personalmente dall'imputato ed è stato presentato il 13 settembre 2021. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consig Estensore Marco co Il Presidente Giovan