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Ordinanza — n. 17242/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for attempted robbery, citing lack of current danger and immediate violence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17242/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ibrahim Janneh inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the lack of current danger and the immediate violence used against the security guard was flawed. The court rejected these claims, affirming that the appellate court correctly applied the law by finding the elements of attempted robbery and the absence of self-defense based on the specific facts of the supermarket incident.

Regesto Legislator

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Art. 56, Art. 628, comma secondo, Art. 54 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the appellate court provides a correct and adequate response to defense arguments regarding the lack of current danger and the presence of immediate violence in an attempted robbery case.

Parole chiave

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attempted robbery self defense current danger immediate violence inadmissible appeal criminal procedure court costs rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 628, comma secondo cod. pen.
Art. 54 cod. pen.
2 della sentenza impugnata) - ha dato atto della inapplicabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 54 cod. pen
2 della sentenza impugnata) - ha dato atto della inapplicabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153
Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640
253153) e circa l'esimente dello stato di necessità (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640)- ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANNEH IBRAHIM nato il 12/11/1987 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Ibrahim Janneh è stato dichiarato responsabile del reato di tentata rapina impropria. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di rD, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso e, a mezzo del difensore, in due diversi motivi ha dedotto il vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, e 628, comma secondo, e 54 cod. pen. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -con il riferimento all'assenza di un pericolo attuale (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) e alla violenza esercitata nell'immediatezza nei confronti dell'addetto alla sicurezza del supermercato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) - ha dato atto della inapplicabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

In tal modo, infatti, il giudice di appello -conformandosi alla giurisprudenza di legittimità in merito al tentativo di rapina impropria (configurabile anche "nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità", così Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153) e circa l'esimente dello stato di necessità (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640)- ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consi jrf e Estensore Marco /l 1 , • • • Il Presidente D CPOSITATA CP,h1 _ RIP, 919~51/91-