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Ordinanza — n. 17239/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17239/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17239/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE EMILIANO nato a CIVITAVECCHIA il 01/06/1985 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; E IN DIRITTO 1. Emiliano Fiore è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che in riforma della sentenza di primo grado pronunciata con rito abbreviato ha ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti e ridotto la pena, l'imputato ha presentato ricorso e, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione degli artt. 63 cod. pen. e seguenti con riferimento alla riduzione di un solo terzo della pena a fronte della ritenuta prevalenza di due circostanze attenuanti.

Regesto Legislator

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artt. 63 cod. pen, art. 63 cod. pen, art. 65 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 17239/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La doglianza è manifestamente infondata La riduzione complessivamente operata dalla Corte territoriale in misura di un terzo per le due circostanze attenuanti non viola quanto disposto dall'art. 63 cod. pen. e seguenti. Per le circostanze attenuanti riconosciute nel caso di specie, infatti, l'art. 65 cod. pen. prevede che la pena sia diminuita in misura non eccedente un terzo. Ragione questa per la quale nel terzo di diminuzione della pena applicato, come evidenziato nel provvedimento impugnato, sono correttamente comprese entrambe le riduzioni e tale soluzione, espressione della facoltà discrezionale del giudice di merito, in assenza di palesi illogicità, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).

Parole chiave

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alleggerimento della pena attenuazione della pena riduzione delle spese giudiziarie modifica della sentenza riduzione della multa riduzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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artt. 63 cod. pen
art. 63 cod. pen
La doglianza è manifestamente infondata La riduzione complessivamente operata dalla Corte territoriale in misura di un terzo per le due circostanze attenuanti non viola quanto disposto dall'art. 63 cod. pen.
art. 65 cod. pen
Per le circostanze attenuanti riconosciute nel caso di specie, infatti, l'art. 65 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE EMILIANO nato a CIVITAVECCHIA il 01/06/1985 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Emiliano Fiore è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che in riforma della sentenza di primo grado pronunciata con rito abbreviato ha ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti e ridotto la pena, l'imputato ha presentato ricorso e, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione degli artt. 63 cod. pen. e seguenti con riferimento alla riduzione di un solo terzo della pena a fronte della ritenuta prevalenza di due circostanze attenuanti.

La doglianza è manifestamente infondata La riduzione complessivamente operata dalla Corte territoriale in misura di un terzo per le due circostanze attenuanti non viola quanto disposto dall'art. 63 cod. pen. e seguenti. Per le circostanze attenuanti riconosciute nel caso di specie, infatti, l'art. 65 cod. pen. prevede che la pena sia diminuita in misura non eccedente un terzo. Ragione questa per la quale nel terzo di diminuzione della pena applicato, come evidenziato nel provvedimento impugnato, sono correttamente comprese entrambe le riduzioni e tale soluzione, espressione della facoltà discrezionale del giudice di merito, in assenza di palesi illogicità, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al 'versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Presidente 9.i.ovanna Verga DEPOSITATA