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Ordinanza — n. 17238/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated attempted robbery, upholding conviction for improper attempted robbery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17238/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Bosco and Bosco inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued that their actions constituted improper attempted robbery rather than attempted theft in a dwelling, citing specific articles of the Penal Code. The court rejected these claims, confirming that the defendants' prior act of moving money from the bedroom constituted the necessary preparatory acts for the crime of attempted robbery.

Regesto Legislator

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Art. 56, 624 bis, 628 cod. pen.; The court established that improper attempted robbery is constituted when the agent performs acts suitable for taking another's property, which are not completed due to factors independent of their will, and subsequently uses violence or threats to secure impunity.

Parole chiave

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improper attempted robbery attempted theft in dwelling violence and threats inadmissible appeals criminal liability rapina tentato furto scippo

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 624 bis cod. pen.
Art. 628 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153
Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153), ha fornito la corretta risposta alle critiche della difesa.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a l'avore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOSCO CONSUELO nato a GATTINARA il 21/05/1987 BOSCO VALENTINA nato a GATTINARA il 14/09/1988 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Consuelo Bosco e Valentina Bosco sono state dichiarate responsabili del reato di tentata rapina aggravata. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado, le imputate hanno presentato ricorso e, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto la violazione, di legge in relazione agli artt. 56, 624 bis e 628, comma secondo, cod. pen. con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di tentata rapina impropria in luogo di quello di tentato furto in abitazione. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -con il riferimento alla condotta in concreto posta in essere dalle imputate, che hanno pure spostato la somma di denaro dalla camera da letto (pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata), così già sottraendola prima di reagire con violenza agli operanti intervenuti- ha dato atto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

In tal modo, pertanto, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità per la quale il tentativo di rapina impropria è configurabile anche "nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità" (cfr. Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153), ha fornito la corretta risposta alle critiche della difesa.

2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a l'avore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consi re Estensore Marco Il Presidente DEPOSIT