Italian court dismisses appeal against conviction for money laundering, rejecting passenger statements as irrelevant to defendant's vehicle control.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that statements from two passengers in the vehicle were improperly used to establish his liability for money laundering. The court ruled these statements were admissible under specific procedural rules and deemed irrelevant because the appellant had full control of the vehicle and offered no explanation for its possession. Consequently, the conviction was upheld, and the appeal was rejected as manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63 cod. proc. pen.; Art. 350, comma 7, cod. proc. pen.: Statements by non-accused persons are admissible if voluntarily given and recorded with party consent; however, the defendant's exclusive control over the illicit vehicle and lack of explanation for possession independently establish criminal liability, rendering passenger testimony superfluous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNASR AZEDDINE nato il 18/09/1988 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Azeddine Ennasr è stato dichiarato responsabile del reato ricettazione di una mini cooper. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai due passeggeri dell'autovettura, il coimputato Zewell e la teste Rajaa. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1.
Al di là della utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese del coimputato e dalla teste -comunque correttamente ritenute utilizzabili dalla Corte territoriale in virtù dell'accordo delle parti circa l'acquisizione delle stesse ("alle dichiarazioni spontanee non si applica la disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen., la quale concerne l'esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini, mentre le dichiarazioni spontanee provengono precisamente dalla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini (art. 350, comma settimo, cod. proc. pen.) e sono utilizzabili se il relativo verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti", così testualmente Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, Di Stadio, Rv 231689 e da ultimo Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, 2020, Fornaro, Rv. 279125)- infatti, la conclusione della Corte territoriale si fonda sul decisivo elemento costituito dalla disponibilità che il ricorrente aveva dell'autovettura di provenienza illecita.
A fronte della circostanza che lo stesso era alla guida della macchina, avendone perciò la piena disponibilità e del fatto che non ha fornito alcuna spiegazione circa le modalità con le quali ne aveva conseguito il possesso, d'altro canto, ogni ulteriore considerazione risulta inconferente quanto alla responsabilità del ricorrente.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Carte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Presidente Giovanna Verga DEPOSITATA,