Italian court dismisses appeal against conviction for burglary and receiving stolen cameras due to lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Haxhiaj Rinardi inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly recognize mitigating circumstances and provided insufficient reasoning regarding his responsibility for the burglary charge. The court rejected these claims, stating that the lower court's motivation was logically sound and that the discretionary assessment of mitigating factors was not subject to review in the absence of obvious illogicality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on alleged defects in the reasoning of the lower court are inadmissible if the motivation is logically and legally sound, and the exercise of judicial discretion regarding mitigating circumstances is not subject to review unless there is a clear illogicality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINARDI HAXHIAJ nato il 07/12/1984 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; °\NN
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Haxhiaj Rinardi è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 707 cod. pen. e della ricettazione di due macchine fotografiche e altro. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1.
La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico alla particolare conformazione di uno degli strumenti (un artefatto a forma di T) e alla natura di alcuni altri (due piedi di porco), correttamente ritenuti "arnesi da scasso per definizione" (cfr. pagine 2 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa ed ha così dato conto della sussistenza del reato contestato. Le censure, ora riprodotte nel motivo di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una diversa lettura dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015„ Musso, Rv. 265482). 1.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in ordine a tale censura, infatti, la Corte territoriale, evidenziando l'assenza di comportamenti positivi e la presenza di precedenti penali risultati dal casellario e dal certificato c.d. Afis, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.
Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consiglire Estensore onaco Il Presidente Gio