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Ordinanza — n. 17235/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming unregistered trademark lacks legal protection for counterfeit goods conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17235/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Federico Minopoli inadmissible regarding his conviction for possessing counterfeit goods bearing the 'Tiziano Ferro' brand. The appellant argued the trademark was unregistered and thus legally irrelevant, but the court found the lower court's reliance on witness testimony regarding the trademark's protected status sufficient. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The court holds that an appeal challenging the existence of a crime based on the alleged lack of trademark registration is inadmissible when the lower court has properly considered evidence establishing the trademark's protected status.

Parole chiave

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counterfeit goods conviction unregistered trademark defense inadmissible appeal criminal liability trademark protection violation of law court costs marchi a motivi ripetuti

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 474 cod.
Art. 648, comma secondo cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 474 cod. pen
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINOPOLI FEDERICO nato a NAPOLI il 26/07/1970 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Federico Minopoli è stato dichiarato responsabile dei reati cli cui agli artt. 474 e 648, comma secondo cod. pen. per avere ricevuto e detenuto per la vendita cinque fascette di tessuto con il marchio "Tiziano Ferro" contraffatto. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e, conseguentemente della ricettazione, con riferimento al fatto che "Tiziano Ferro" non sarebbe un marchio registrato e che l'eventuale contraffazione dello stesso, pertanto, sarebbe penalmente irrilevante.

La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, che ha fatto specifico riferimento alle dichiarazioni del teste Cantarelli, che ha espressamente dichiarato che i marchi "TZN" e "Tiziano Ferro" sono segni distintivi di copyright e tutelati dal marchio comunitario, pure in assenza della dicitura "official merchandising" (cfr. pagine 1, 2 e poi 3 della sentenza impugnata), ha dato conto della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati. Le censure, ora riprodotte nel motivo di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Con