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Ordinanza — n. 17234/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming denial of mitigation for damage compensation offer rejected by victim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17234/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Jorge Cruz Cruz's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to recognize a statutory mitigation circumstance. The court held that an offer to compensate damages constitutes valid mitigation even if the victim refuses the offer, provided the offer meets legal formalities. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.; The offer of compensation to the victim constitutes a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 1, number 6 of the Penal Code, even if the victim refuses the offer, provided the offer complies with civil law formalities.

Parole chiave

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mitigating circumstance damage compensation victim refusal criminal appeal inadmissible appeal procedural costs Italian Penal Code risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021
può essere riconosciuta solo allorché la riparazione del danno sia integrale e avvenga effettivamente prima del giudizio (Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, S., Rv.
Sez. 3, n. 11573 del 29/01/2018
pen., in caso di rifiuto del creditore, l'osservanza delle forme prescritte dalla legge civile equipollenti alla dazione diretta, come l'offerta reale, rendono effettiva la riparazione e rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare le conseguenze dannose del reato" (Sez. 3, n. 11573 del 29/01/2018, B.N., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUZ CRUZ JORGE nato il 12/02/1990 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Jorge Cruz Cruz è stato dichiarato responsabile del reato di danneggiamento. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata 1.1. La Corte territoriale, preso atto che il ricorrente si era esclusivamente offerto di risarcire il danno senza che la persona offesa non ha riscontrato, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità sul punto per la quale l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen. può essere riconosciuta solo allorché la riparazione del danno sia integrale e avvenga effettivamente prima del giudizio (Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, S., Rv. 282321).

Il fatto che la persona offesa non accetti l'offerta ovvero che nulla risponda in merito alla stessa, d'altro canto, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non ne impedisce il riconoscimento in quanto "ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., in caso di rifiuto del creditore, l'osservanza delle forme prescritte dalla legge civile equipollenti alla dazione diretta, come l'offerta reale, rendono effettiva la riparazione e rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare le conseguenze dannose del reato" (Sez. 3, n. 11573 del 29/01/2018, B.N., Rv. 272303).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consig re Estensore Marco Il Presidente Giov. na Ver a DEPOSITATA IN CA