Italian court dismisses appeal claiming insufficient reasoning on victim credibility in fraud conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Paolo Gigli's appeal against his fraud conviction inadmissible due to manifestly unfounded complaints regarding the victim's credibility. The defense argued the lower court failed to properly weigh the victim's testimony and surveillance footage, but the court found its reasoning logically sound and sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and Gigli was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal based on alleged defects in the reasoning of the trial judgment is inadmissible if the lower court's decision is logically sound and adequately addresses the defense's arguments without requiring a reconstruction of facts under different criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLI PAOLO nato a MILANO il 30/11/1957 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Paolo Gigli è stato dichiarato responsabile del reato di truffa. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla testimonianza della figlia della persona offesa e alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del Tribunale di Milano (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.
Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217;
Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consi e stensore Marco #14 ' Il Presidente DEPOSITATA .9icnna Verga