Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to failure to sign by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Rosanna Narsilio and Beniamino Gramarossa inadmissible. Both defendants argued for legal violations regarding their right to file complaints and, in Narsilio's case, a defect in reasoning, but their submissions lacked specific legal grounds. The court rejected these arguments because the appeals were personally signed by the defendants rather than by a registered defense attorney, violating the mandatory signature requirement under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Appeals and new memoranda must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the act inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NARSILIO ROSANNA nato a CALTAGIRONE il 11/08/1967 GRAMAROSSA BENIAMINO nato a VENOSA il 30/03/1957 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANO[dato avviso alle parth, udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; "N_
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Rosanna Narsilio e Beniamino Gramarossa sono stati dichiarati entrambi responsabili del reato di tentato furto aggravato e la sola Narsilio anche del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, hanno presentato ricorso gli imputati che in due distinti atti hanno dedotto, entrambi, la violazione di legge quanto alla ritenuta legittimazione a sporgere querela per il capo A', e, la sola Narsilio, il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità per il capo B).
I ricorsi sono inammissibili. Entrambi gli atti, nei quali sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, sono sottoscritti personalmente dagli imputati e sono stati presentati il 1° giugno 2021. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilet, ricorser,, e condanna O/ ricorrente: al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consigli e Estensore Marco Il Presidente DE O S I TATA 9iovanna Verga IN CF! ,,FPI