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Ordinanza — n. 17227/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for money laundering regarding expired health card misuse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17227/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for money laundering based on the use of an expired national health card, claiming it lacked illicit profit. The court rejected this, ruling that an expired card remains a tool for obtaining services or identification, generating non-patrimonial illicit utility sufficient for the crime.

Regesto Legislator

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Art. 640-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The use of an expired national health card constitutes money laundering when it facilitates the acquisition of services or identification, as this generates illicit utility regardless of patrimonial gain.

Parole chiave

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money laundering expired health card illicit utility non-patrimonial profit inadmissible appeal criminal liability court costs autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia

Disposizioni normative citate

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Art. 640-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508
Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508).
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHOZLANI SLIMAN nato il 21/08/1984 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Sliman Rhozlani è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla circostanza che il reato di ricettazione non ha solo carattere economico ma può consistere nel conseguimento di qualunque utilità, ha dato conto della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, pure a fronte della circostanza che la tessera sanitaria era scaduta.

Come correttamente evidenziato, infatti, la tessera del servizio sanitario nazionale, anche se scaduta, che può essere utilizzata al fine di ottenere l'erogazione di prestazioni ovvero a fini identificativi, è idonea a produrre un profitto illecito, che può essere anche non patrimoniale (esattamente in termini cfr. Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consi• Estensore Marco • • aco I" Il Presidente Giovanna Verga DEPOSITATA