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Ordinanza — n. 17226/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for fraud and extortion regarding suggestive questioning and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17226/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that suggestive questions during testimony violated procedural rules and that the sentencing failed to recognize generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, affirming that such questions did not render testimony null and that the lower court correctly exercised its discretion on sentencing without error.

Regesto Legislator

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Art. 499, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: Suggestive questions do not invalidate testimony, and sentencing discretion is reviewable only for patent illogic.

Parole chiave

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suggestive questioning testimony validity mitigating circumstances sentencing discretion criminal appeal fraud and extortion inadmissible appeal accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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Art. 499, comma 3 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo: -la violazione di legge in relazione all'art. 499 cod.
Art. 178 cod. proc. pen.
pen., né potendo la stessa essere desunta dalle previsioni contenute nell'art. 178 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 499 cod. proc. pen
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo: -la violazione di legge in relazione all'art. 499 cod. proc. pen.; -la violazione di legge in relazione agli artt.
art. 178 cod. proc. pen
pen., né potendo la stessa essere desunta dalle previsioni contenute nell'art. 178 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019
(Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019, R., Rv.
Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua
Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV.
n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROSIO COSIMO nato a VIBO VALENTIA il 07/09/1978 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Cosimo Brosio è stato dichiarato responsabile dei reati di truffa e di due ipotesi di estorsione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo: -la violazione di legge in relazione all'art. 499 cod. proc. pen.; -la violazione di legge in relazione agli artt. 640 comma secondo e 629 cod. pen.; -il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1.

La Corte territoriale ha operato il giudizio di attenclibilità della persona offesa in termini corretti e ciò anche facendo riferimento alla censura della difesa -che peraltro non risulta avere eccepito alcuna irregolarità durante lo svolgimento dell'esame- circa le domande suggestive che alla stessa sarebbero state poste. In ordine a tali domande, d'altro canto, appare altresì corretta la conclusione della Corte secondo la quale queste non risultavano suggestive quanto, piuttosto, avevano lo scopo di consentire alla persona offesa, che appariva imbarazzata ed emozionata, di proseguire il suo racconto (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

In tema di esame testimoniale, inoltre, deve ribadirsi che la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità né la nullità della deposizione, non essendo prevista una tale sanzione dall'art. 499, comma 3, cod. proc. pen., né potendo la stessa essere desunta dalle previsioni contenute nell'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019, R., Rv. 277399). 1.2. Anche la seconda doglianza, nella quale il ricorrente , censura la conclusione della Corte territoriale circa la qualificazione giuridic:a attribuita ai fatti, è manifestamente infondata.

Con il riferimento alla condotta specificamente tenuta dall'imputato, consistita in toni aggressivi e atteggiamenti intimidatori tenuti durante gli incontri nonché nell'avere mostrato un fucile e aver preteso di rimuovere la batteria del cellulare, la Corte, infatti, si è conformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, indicata nella stessa pagina 11 della sentenza impugnata (da ultimo Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492). 1.3. La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, pure questa reiterativa di quanto già formulato nell'atto di appello, è manifestamente infondata.

Anche in ordine a tale censura, infatti, la Corte territoriale, evidenziando l'assenza di elementi positivi e la condotta spregiudicata e aggressiva tenuta, anche utilizzando mezzi di coercizione della volontà particolarmente insidiosi (cfr. l'ampia motivazione sul punto 21 pagina 12 della sentenza impugnata), ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Estensore Il Presidente Giovanna Verga