Italian Court dismisses appeal against conviction for extortion and assault due to abstract and generic legal complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Celaj Lanti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lanti challenged his conviction for extortion and assault, arguing that the lower court erred in assessing the credibility of the victim based on abstract and repetitive grounds. The court rejected these claims because the appellate court provided a sound, logical, and legally adequate justification for its decision, rendering the defense's arguments insufficient to overturn the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on abstract, generic, or repetitive complaints regarding the credibility of witnesses or the motivation of the judgment are inadmissible when the lower court has provided a reasoned and logically sound explanation for its conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELAJ LANTI nato il 01/05/1998 avverso la sentenza del 01/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Lanti Celaj è stato dichiarato responsabile di due ipotesi di reato di all'art. 73 D.P.R. 309/1990, di due ipotesi di tentata estorsione e di lesioni personali. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa. Le doglianze, formulate in termini astratti e generici e reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1.
La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alle dichiarazioni rese dai due testi Maftei e Amiti, alla sostanziale coincidenza delle stesse e delle ragioni per le quali queste sono da ritenersi credibili (cfr. pagina 10 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, ora riprodotte nel ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consigl. re Estensore Marco o Il Presidente Giovanna Verga DEPOSITATA IN