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Ordinanza — n. 17223/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to party agreement on penalty and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17223/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's penalty adjustment was valid because it matched the parties' agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a different penalty and alleged procedural nullity regarding the preliminary hearing notice, but these claims were barred by the express waiver of other grounds inherent in the settlement. Consequently, the court rejected all grievances and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; When parties reach an agreement on the penalty under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, any subsequent challenge regarding the quantification of the sentence or other procedural defects waived in the settlement is precluded and inadmissible.

Parole chiave

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party agreement penalty procedural preclusion inadmissible appeal waiver of grounds Article 599-bis Criminal Procedure Code court costs award remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod.
Art. 606 c.p.p.
A fronte del rito celebrato, nel corso del quale vi è stata una espressa rinuncia a tutte le questioni diverse dalla quantificazione della pena così come concordata tra le parti, infatti, ogni ulteriore censura risulta preclusa ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.
Art. 616 c.p.p.
pen.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
artt. 599 bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Ermal Hysa per i reati di cui agli artt.
art. 599 bis cod. proc. pen
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
A fronte del rito celebrato, nel corso del quale vi è stata una espressa rinuncia a tutte le questioni diverse dalla quantificazione della pena così come concordata tra le parti, infatti, ogni ulteriore censura risulta preclusa ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
pen.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYSA ERMAL nato il 23/02/1991 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Ermal Hysa per i reati di cui agli artt. 628, commi secondo e terzo n. 3 bis, 625, comma primo n. 2 e 582, 585 e 576 comma 1 n. 1 cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena applicata, che sarebbe diversa da quella concordata, e alla nullità della sentenza per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato.

1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. Il particolare procedimento di cui all'art.599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se í motivi di cui viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo".

Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia a tutti gli altri motivi, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa alla dichiarazione di responsabilità, alla ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti ovvero attenuanti e anche circa la quantificazione della pena finale, diversa da quella concordata. 1.1. Nel caso di specie la Corte territoriale, dopo una prima richiesta poi modificata, ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, ragione questa per la quale non è consentita alcuna ulteriore censura sul punto. 1.2.

La doglianza circa l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, che non risulta essere stata dedotta in appello né eccepita nel corso del giudizio di secondo grado dal difensore di fiducia presente, non è consentita. A fronte del rito celebrato, nel corso del quale vi è stata una espressa rinuncia a tutte le questioni diverse dalla quantificazione della pena così come concordata tra le parti, infatti, ogni ulteriore censura risulta preclusa ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. La circostanza, che al giudizio di appello abbia partecipato il difensore munito di procura speciale (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), poi, impone di ritenere superata ogni questione circa la validità e l'effettiva conoscenza dell'imputato del processo, celebrato e concluso con una espressa manifestazione di volontà resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consigli Estensore Marco Il Presidente Giovanna Verga DEPOSITATA