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Ordinanza — n. 17222/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for abstract grounds; penalty determination reviewed under discretionary judicial powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17222/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to abstract and generic grounds regarding the sentencing determination. The appellant argued the penalty was unjustified, but the court found the lower court's reasoning based on recidivism and propensity to offend to be within its discretionary powers under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassazione cannot review the determination of the penalty in a criminal appeal unless there are obvious illogicalities, as the lower court's exercise of discretionary powers regarding recidivism and criminal propensity is not subject to scrutiny in the absence of such errors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility abstract grounds doglianza sentencing discretion review recidivism penalty determination penal code articles 132 133 sanzioni penali recidiva nell'infrazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV.
n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINNATO SALVATORE nato a PALERMO il 04/11/1991 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Salvatore Spinnato è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. La doglianza, formulata in termini astratti e generici, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con il riferimento alla propensione a delinquere dell'imputato e alla riconosciuta recidiva, considerato che la pena inflitta corrisponde quasi ai minimi edittali, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto alla determinazione della pena ex artt. 132 e 133 cod. pen., giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consiglier Estensore Il Presidente GAovanna Verga — - - DEPOSITATA INC CELLERIA — c