Italian court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Giuseppe Vattiata's appeal against his conviction for receiving stolen goods inadmissible. The appellant argued for a different legal qualification and requested generic mitigating circumstances, but the lower court's reasoning was deemed sufficient and free of logical or legal flaws. Consequently, the court rejected the complaints as repetitive and unfounded, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the grounds raised are repetitive of those in the original appeal, lack legal basis, or fail to demonstrate a violation of law or defect in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VATTIATA GIUSEPPE nato a SALEMI il 22/05/1983 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Giuseppe Vattiata è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti e .31 mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla condotta in concreto tenuta dal ricorrente, alla mancanza di spiegazioni fornite circa le circostanze con cui il furto sarebbe stato perpetrato nonché circa le modalità con cui lo stesso sarebbe pervenuto in possesso dei beni di provenienza furtiva, si è confermata alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) e ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa quanto alla possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 624 cod. pen. ovvero 712 cod. pen.
Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062:
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.2. La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pure questa reiterativa di quanto già formulato nell'atto di appello, è manifestamente infondata. Anche in ordine a tale censura, infatti, la Corte territoriale, evidenziando la presenza di decine di precedenti penali pe reati contro il patrimonio (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogica (Sez.
Un.n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021