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Ordinanza — n. 17220/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on fraud conviction, ruling defendant's arguments on website and price were unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17220/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Milo Prato's appeal against his fraud conviction inadmissible. Prato argued that the lower court erred in finding fraud based on the website used and the phone's price, claiming negligence by the victim. The court rejected these claims, stating that the presence of deceptive conduct makes the victim's lack of diligence irrelevant and that the lower court's reasoning was sound.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.; Art. 606 c.p.p.: In cases of fraud involving artifices and ruses, the lack of diligence by the deceived party is irrelevant, and appeals challenging the factual basis of the conviction based on such negligence are inadmissible.

Parole chiave

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fraud conviction deceptive conduct victim negligence appeal inadmissibility contractual fraud lower court reasoning artifices and ruses mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.
Art. 606 c.p.p.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019
In specifico, d'altro canto, come già evidenziato nella sentenza impugnata, deve ribadirsi che, in presenza di artifici e raggiri, cioè di condotte tese ad approfittare della buona fede di un contraente, la mancanza di diligenza della persona offesa è del tutto irrilevante (Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRATO MILO nato a TARANTO il 08/02/1993 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN,

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Milo Prato è stato dichiarato responsabile del reato di truffa. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecc:e, Sezione Distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza della truffa contrattuale anche in virtù del mezzo utilizzato, il sito subito.it, e del prezzo a cui il telefono veniva commercializzato. La doglianza, reiterativa della censura già dedotte con l'atto di appello, è manifestamente infondata. 1.1.

La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla condotta in concreto tenuta dal ricorrente, caratterizzata da artifici e raggiri neanche contestati (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, ora riprodotte nel motivo di ricorso, che si fondano sulla presunta negligenza della persona offesa, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In specifico, d'altro canto, come già evidenziato nella sentenza impugnata, deve ribadirsi che, in presenza di artifici e raggiri, cioè di condotte tese ad approfittare della buona fede di un contraente, la mancanza di diligenza della persona offesa è del tutto irrilevante (Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consi