Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17218/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning due to party settlement preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17218/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment was based on a settlement agreement between the parties. The appellant argued the first-instance court failed to provide reasoning regarding his declaration of responsibility, but this issue was waived when the parties agreed to settle other appeal grounds. The court ruled that such preclusion bars any new arguments on points not covered by the settlement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: When parties reach a settlement agreement on appeal grounds, they simultaneously waive all other and different arguments; consequently, any subsequent appeal regarding those unaddressed points is procedurally inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement waiver of arguments procedural preclusion appeal inadmissibility party autonomy rinuncia alla motivazione rinuncia a pretese di salario ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod.
Art. 606 c.p.p.
A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto, come quelli afferenti la dichiarazione di responsabilità, non sono consentiti e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.
Art. 616 c.p.p.
272853) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 129 c.p.p.
Sotto tale profilo, d'altro canto, anche la questione relativa alla omessa motivazione circa dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod.
artt. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Torino, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Paolo Naitza per il reato di cui all'art.
art. 648 cod. pen
pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Paolo Naitza per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto, come quelli afferenti la dichiarazione di responsabilità, non sono consentiti e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.
art. 599 comma 4 cod. proc. pen
pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez.
art. 129 cod. proc. pen
Sotto tale profilo, d'altro canto, anche la questione relativa alla omessa motivazione circa dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006
pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294).
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAITZA PAOLO nato a SUSA il 23/04/1981 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINO/dato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Paolo Naitza per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore e in unico atto, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità 2. Il ricorso è inammissibili. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti.

Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto, come quelli afferenti la dichiarazione di responsabilità, non sono consentiti e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294).

Sotto tale profilo, d'altro canto, anche la questione relativa alla omessa motivazione circa dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa (così, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consigli stensore Marco aco Il Presidente v